Art. 44
Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto
In vigore dal 21 apr 2004
Qualora uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 decida di avvalersi della facoltà prevista dall', paragrafo 3, del medesimo regolamento, si applicano le percentuali di riduzione previste dall' del presente regolamento previa deduzione, dal valore dei diritti all'aiuto, di una franchigia pari al valore unitario regionale calcolato a norma dell'articolo 59, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
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