Art. 43
Ritiro dalla produzione
In vigore dal 21 apr 2004
1. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabilisce e comunica agli agricoltori il tasso di ritiro di cui all'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento entro il 1o agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
2. Nel caso degli agricoltori la cui azienda sia situata parzialmente nella regione a cui si applica l'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il tasso di ritiro si applica alla parte di superficie ammissibile dell'agricoltore, di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento, situata nella regione considerata.
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