Art. 42 · Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Art. 42

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Qualora gli Stati membri che si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 decidano di avvalersi della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del medesimo regolamento nel 2005, o in caso di applicazione dell’articolo 71 del medesimo regolamento, nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico si applicano l'articolo 59, paragrafi 2 e rispettivamente 3 dello stesso regolamento. 2.   Se un agricoltore non possiede ettari, riceve diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari, calcolati a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.   Qualora gli Stati membri che si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 decidano di avvalersi della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del medesimo regolamento nel 2006 o nel 2007, si applicano, mutatis mutandis, gli dello stesso regolamento.
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