Art. 40

Art. 40

In vigore dal 21 apr 2004
Applicazione dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 qualora il numero di ettari sia inferiore ai diritti all'aiuto Qualora gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e decidano di applicare l' del presente regolamento ai fini dell'assegnazione di diritti all'aiuto conformemente a tale , il numero di diritti all'aiuto ai quali è vincolata l'autorizzazione di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è pari al numero iniziale di diritti all'aiuto con autorizzazione e, se del caso, non superiore al numero di diritti all'aiuto assegnati.
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