Art. 4
Riduzioni
In vigore dal 21 apr 2004
1. La riduzione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica a tutti gli importi di riferimento, previa applicazione di ogni eventuale riduzione a norma dell', paragrafo 2, e, se del caso, di ogni eventuale riduzione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento.
2. In caso di applicazione della riduzione di cui all', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore unitario di tutti i diritti all'aiuto stabiliti alla data di applicazione della riduzione lineare è ridotto in proporzione.
Storico versioni
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