Art. 38 · Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto

Art. 38

Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ai fini dell'articolo 59, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri stabiliscono il numero di ettari ammissibili ivi riferito, incluse le formazioni erbose, utilizzando il numero di ettari dichiarati ai fini della fissazione dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero di ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto, di cui all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, incluse le formazioni erbose, utilizzando il numero di ettari dichiarati nelle domande di aiuto per superficie presentate per il 2004 o nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Qualora il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sia inferiore al numero di ettari ammissibili fissati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono riassegnare, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti agli ettari non dichiarati come complemento di ciascun diritto all'aiuto assegnato nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Il complemento è calcolato dividendo l'importo ottenuto per il numero di diritti all'aiuto assegnati. 3.   Il valore e il numero dei diritti all'aiuto assegnati in base alle dichiarazioni presentate dagli agricoltori per l'assegnazione dei diritti all'aiuto nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico si considerano provvisori. Il valore e il numero definitivi sono fissati entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, dopo l'esecuzione dei controlli a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.
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