Art. 33 · Scambi di superfici ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione

Art. 33

Scambi di superfici ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione

In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma, di detto articolo esclusivamente alle seguenti condizioni e nelle seguenti situazioni: a) nel caso delle superfici oggetto di un programma di ristrutturazione, definito come il «passaggio alla struttura e/o alla superficie ammissibile di un'azienda imposto dalle autorità pubbliche», b) nel caso di ogni intervento pubblico che obblighi l'agricoltore a mettere a riposo una superficie precedentemente considerata inammissibile per poter continuare la propria attività agricola normale e in virtù del quale la superficie originariamente ammissibile cessa di esserlo; c) se gli agricoltori sono in grado di giustificare con ragioni pertinenti ed obiettive lo scambio di superfici non ammissibili contro superfici ammissibili nelle loro aziende. In questi casi gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare ogni incremento significativo della superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro. Dette misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili. Le nuove superfici dichiarate ammissibili dagli Stati membri non possono superare di oltre il 5 % le nuove superfici dichiarate inammissibili. Gli Stati membri possono predisporre un sistema di notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi.
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