Art. 32 · Condizioni applicabili al ritiro dalla produzione

Art. 32

Condizioni applicabili al ritiro dalla produzione

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo a partire dal 15 luglio oppure, in caso di condizioni climatiche eccezionali, a partire dal 15 giugno negli Stati membri che praticano tradizionalmente la transumanza. 2.   Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, per garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e che l'ambiente sia protetto. Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che la copertura vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi e non possa essere utilizzata per fini agricoli prima del 31 agosto, né possa dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata. 3.   Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano alle superfici messe a riposo o imboschite in applicazione degli del regolamento (CE) n. 1257/1999 (7) e contabilizzate a titolo del ritiro obbligatorio dalla produzione, qualora le misure di cui al paragrafo 2 si dimostrino incompatibili con le esigenze ambientali o di imboschimento previste dai medesimi articoli.
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