Art. 26
Restrizione regionale
In vigore dal 21 apr 2004
1. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all', paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, definisce la regione al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
2. Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 al più tardi un mese prima della data di inizio del periodo di dieci mesi di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Gli agricoltori la cui azienda è situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all'aiuto corrispondenti al numero di ettari che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all', paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Gli agricoltori la cui azienda è situata in parte nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all'aiuto corrispondenti al numero di ettari situati in tale regione, cha dichiarano nel corso del primo anno di applicazione della facoltà suddetta.
3. La restrizione imposta al trasferimento di diritti all'aiuto dall', paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non si applica qualora un agricoltore erediti effettivamente o anticipatamente diritti all'aiuto senza un numero corrispondente di ettari ammissibili.
4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la restrizione al trasferimento di diritti all'aiuto, di cui all', paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esclusivamente ai diritti di ritiro.
Storico versioni
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