Art. 21 · Investimenti

Art. 21

Investimenti

In vigore dal 21 apr 2004
1.   L'agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacità di produzione o che abbia acquistato terreno alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 entro il 29 settembre 2003, riceve diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, fissato dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato acquistato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha comprato. 2.   Gli investimenti rientrano in un piano o un programma la cui attuazione è iniziata al più tardi il 29 settembre 2003. L'agricoltore comunica il piano o il programma alle competenti autorità dello Stato membro. Qualora non esistano piani o programmi scritti, gli Stati membri possono tener conto di altre prove oggettive della realizzazione dell'investimento. 3.   L'aumento delle capacità di produzione riguarda esclusivamente i settori per i quali sarebbe stato concesso un pagamento diretto elencato nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso del periodo di riferimento, tenendo conto dell'applicazione delle opzioni previste dagli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento. L'acquisto di terreno riguarda esclusivamente l'acquisto di ettari ammissibili ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente articolo non viene presa in considerazione la parte di aumento della capacità di produzione e/o l'acquisto di terreno per il quale l'agricoltore già ha diritto all'assegnazione di diritti all'aiuto e/o di importi di riferimento per il periodo di riferimento. 4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, un contratto di affitto a lungo termine di sei o più anni, iniziato al più tardi il 29 settembre 2003, è considerato un acquisto di terreno. 5.   Se un agricoltore già possiede diritti all'aiuto, in caso di acquisto o di affitto a lungo termine il numero di diritti all'aiuto è calcolato in base al numero di ettari acquistati o presi in affitto e, nel caso di altri investimenti, il valore totale dei diritti all'aiuto esistenti può essere maggiorato nei limiti dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. 6.   Se un agricoltore non possiede ettari di superficie o non dispone di diritti all'aiuto, il numero di diritti all'aiuto è calcolato dividendo l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 per un valore unitario non superiore a 5 000 euro. Il valore di ogni diritto all'aiuto è pari al valore unitario così calcolato. I diritti all'aiuto sono soggetti alle condizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003. La percentuale del 50 % dell'attività agricola di cui al paragrafo 2 di tale articolo è determinata dagli Stati membri in base a criteri oggettivi.
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