Art. 20
Trasferimento di terre date in affitto
In vigore dal 21 apr 2004
1. Se un agricoltore riceve gratuitamente, oppure mediante un contratto di affitto di sei anni o più, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, i diritti all'aiuto che riceve sono calcolati dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato o della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari dell'azienda o della parte di azienda che ha ricevuto.
2. L'agricoltore di cui al paragrafo 1 è qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l'azienda o parte dell'azienda di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una successione effettiva o anticipata.
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