Art. 20 · Trasferimento di terre date in affitto

Art. 20

Trasferimento di terre date in affitto

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Se un agricoltore riceve gratuitamente, oppure mediante un contratto di affitto di sei anni o più, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, i diritti all'aiuto che riceve sono calcolati dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato o della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari dell'azienda o della parte di azienda che ha ricevuto. 2.   L'agricoltore di cui al paragrafo 1 è qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l'azienda o parte dell'azienda di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una successione effettiva o anticipata.
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