Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento, si intende per:
a)
«superficie agricola», l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
b)
«seminativi», i terreni rispondenti alla definizione di cui all', punto 1) del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2);
c)
«colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/05, della decisione 2000/115/CE (3), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;
d)
«colture pluriennali», le colture dei seguenti prodotti:
Codice NC
0709 10 00
Carciofi
0709 20 00
Asparagi
0709 90 90
Rabarbaro
0810 20
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone
0810 30
Ribes nero, a grappoli e uva spina
0810 40
Mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium
Ex06029041
bosco ceduo a rotazione rapida
Ex06029051
miscanthus sinensis
Ex12149090
Phalaris arundicea (Fettuccia d’acqua)
e)
«pascolo permanente», i terreni investiti a pascoli permanenti ai sensi dell', punto 2) del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione;
f)
«formazioni erbose», i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003 le formazioni erbose includono i pascoli permanenti;
g)
«vendita», la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;
h)
«affitto», l’affitto o analoghe transazioni temporanee;
i)
«trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente», la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell', paragrafo 2, detenuti dal cedente.
In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata.
In caso di applicazione della deroga di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente;
j)
«unità di produzione», almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;
k)
«agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento», ai fini degli , paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.
Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.
Storico versioni
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