Art. 16 · Circostanze eccezionali

Art. 16

Circostanze eccezionali

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Nei casi di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se gli impegni agroambientali ivi riferiti scadono dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda di pagamento nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli Stati membri stabiliscono, nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, importi di riferimento per ciascun agricoltore conformemente all', paragrafi 1, 2, 3 o 5, secondo comma, dello stesso regolamento, purché sia esclusa la possibilità di qualsiasi doppio pagamento nell'ambito dei suddetti impegni agroambientali. Gli importi inferiori a 10 euro per diritto all'aiuto o inferiori a un importo complessivo di 100 euro per agricoltore non si considerano doppi pagamenti. Qualora lo Stato membro non possa modificare gli importi da versare nell'ambito degli impegni agroambientali suddetti, l'agricoltore può: a) ricevere un importo di riferimento ridotto e presentare domanda, nell’ambito di un programma da stabilirsi dallo Stato membro a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 dopo la scadenza del suo impegno agroambientale, di adattamento del valore unitario dei propri diritti all'aiuto entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere successiva al termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico nel corso dell'anno successivo, o, in alternativa: b) ricevere l'intero importo di riferimento purché accetti una modifica degli importi da percepire nell'ambito degli impegni agroambientali. 2.   In caso di applicazione dell', paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, all'agricoltore sono attribuiti diritti all'aiuto calcolati dividendo l’importo di riferimento, fissato dallo Stato membro in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha dichiarato nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
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