Art. 15
Fusioni e scissioni
In vigore dal 21 apr 2004
1. Ai fini dell', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «fusioni» si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in un nuovo «agricoltore» ai sensi della definizione di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro.
Il numero e il valore dei diritti all’aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.
2. Ai fini dell', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «scissioni» si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della definizione di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi dell', lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine.
Il numero e il valore dei diritti all’aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine.
3. Qualora i casi previsti dall', paragrafo 3, primo o secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, si applicano il paragrafo 1 o rispettivamente 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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