Art. 14
Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione
In vigore dal 21 apr 2004
1. Ai fini dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei diritti all'aiuto da assegnare all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:
a)
il numero e il valore dei diritti all’aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;
b)
in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.
2. Qualora i casi previsti dall', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, si applica il paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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