Art. 12 · Domande

Art. 12

Domande

In vigore dal 21 apr 2004
1.   A partire dall'anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli Stati membri possono procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, alla fissazione provvisoria degli importi e del numero di ettari di cui rispettivamente all', paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento e alla verifica preliminare delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 2.   Ai fini della fissazione provvisoria dei diritti all'aiuto, gli Stati membri possono inviare il modulo di domanda di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, entro un termine che fissano entro una data non successiva al 15 aprile del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, agli agricoltori di cui all', paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento oppure, se del caso, agli agricoltori identificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso ed entro la stessa data, gli agricoltori diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 presentano una domanda di fissazione dei rispettivi diritti all'aiuto. 3.   Gli Stati membri che non si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 inviano il modulo di domanda di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro un termine che fissano e che scade al più tardi un mese prima del termine fissato per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. 4.   La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda per tale regime, a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Prima della loro fissazione definitiva non è possibile alcun trasferimento dei diritti all'aiuto. 5.   Alla data della presentazione della domanda di diritti all'aiuto il richiedente dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, di essere un agricoltore ai sensi dell', lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003. 6.   Gli Stati membri possono decidere di fissare dimensioni minime per le aziende per le quali può essere presentata una domanda di fissazione dei diritti all'aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori a 0,3 ettari. Per la fissazione dei diritti all'aiuto soggetti alle condizioni particolari previste dagli -50 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non si applicano dimensioni minime. 7.   Gli Stati membri possono decidere che la domanda di fissazione definitiva dei diritti all'aiuto, di cui al paragrafo 4, può essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico. Sezione 2 Assegnazione di diritti all'aiuto senza ricorso alla riserva nazionale
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