Art. 9 · Metodo di fissazione dei tassi di interesse

Art. 9

Metodo di fissazione dei tassi di interesse

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile. Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri. 2.   Se la media degli ultimi tre mesi dei tassi swap interbancari a cinque anni disponibili, maggiorata di 75 punti base, differisce di più del 15 % dal tasso di interesse in vigore per il recupero degli aiuti di Stato, la Commissione ricalcola il tasso di interesse per il recupero. Il nuovo tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo al ricalcolo della Commissione La Commissione informa gli Stati membri per lettera del ricalcolo e della data da cui esso si applica. 3.   Il tasso di interesse è fissato per ciascun Stato membro separatamente o per due o più Stati membri insieme. 4.   In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili.
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