Art. 4 · Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti

Art. 4

Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ai fini dell', lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente. 2.   Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell'allegato II: (a) aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; (b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; (c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili. La Commissione si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati mediante il modulo di notificazione semplificato entro un mese. 3.   La procedura di notificazione semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali ai sensi degli , a meno che non siano trasmesse contestualmente le relazioni annuali per gli anni in cui sono stati concessi gli aiuti. CAPO III RELAZIONI ANNUALI
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