Art. 3
Trasmissione della notificazione
In vigore dal 21 apr 2004
1. La notificazione è effettuata alla Commissione dal Rappresentante permanente dello Stato membro interessato. Essa è indirizzata al segretario generale della Commissione.
Se lo Stato membro intende avvalersi di una procedura particolare prevista da regolamenti, linee direttrici, discipline e altri testi applicabili agli aiuti di Stato, una copia della notificazione è inviata al direttore generale responsabile. Il segretario generale e i direttori generali possono designare punti di contatto per la ricezione delle notificazioni.
2. Tutta la corrispondenza successiva è inviata al direttore generale responsabile o al punto di contatto designato dal direttore generale.
3. La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario scelto dallo Stato membro.
4. Fino al 31 dicembre 2005 la notificazione è effettuata alla Commissione su carta. Nella misura del possibile lo Stato membro invia anche una copia elettronica della notificazione.
Dal lo gennaio 2006 le notificazioni sono inviate per via elettronica se non diversamente convenuto dalla Commissione e dallo Stato membro che vi procede.
Tutta la corrispondenza relativa alle notificazioni è inviata per via elettronica successivamente al 1o gennaio 2006.
5. La data di trasmissione per fax al numero indicato dalla parte ricevente è considerata la data di trasmissione su carta se l'originale firmato è ricevuto entro i dieci giorni successivi.
6. Al più tardi entro il 30 settembre 2005 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i dettagli delle modalità di invio elettronico delle notificazioni, nonché gli indirizzi e le disposizioni necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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