Art. 4 · L'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2152/2003 è sostituito dal seguente:

Art. 4

L'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2152/2003 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 21 apr 2004
«Articolo 13 1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del sistema per il periodo 2003-2006 è di 65 milioni di EUR, di cui 9 milioni di EUR possono essere utilizzati per le misure di prevenzione degli incendi. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ed entro i limiti delle prospettive finanziarie.»
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