Art. 8
Applicazione e sanzioni
In vigore dal 21 apr 2004
1. Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all' rispettino il presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 7, per quanto concerne i sorvoli effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, e per quanto riguarda gli scali tecnici effettuati negli Stati membri da tali aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri, se necessario, possono chiedere prove supplementari al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.
4. Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
5. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari, dette sanzioni possono includere il ritiro della licenza di esercizio, tenuto conto e ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
6. Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, le sanzioni possono includere il divieto di atterraggio nel territorio di uno Stato membro.
7. Gli Stati membri, ove ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento, vietano il decollo a un aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di un'adeguata copertura assicurativa a norma del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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