Art. 7
Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi
In vigore dal 21 apr 2004
1. Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile ammonta a:
Categoria
MTOM
(kg)
Copertura minima
(in milioni di DSP)
1
< 500
0,75
2
< 1 000
1,5
3
< 2 700
3
4
< 6 000
7
5
< 12 000
18
6
< 25 000
80
7
< 50 000
150
8
< 200 000
300
9
< 500 000
500
10
≥ 500 000
700
Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può soddisfare il suo obbligo di assicurare tali rischi mediante assicurazione su base aggregata. La Commissione segue da vicino l'applicazione di questa disposizione per assicurare che tale aggregato sia almeno equivalente all'importo pertinente che figura nella tabella.
2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:785:oj#art-7