Art. 4 · Norme fondamentali in materia di assicurazione

Art. 4

Norme fondamentali in materia di assicurazione

In vigore dal 21 apr 2004
1.   I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all' sono assicurati ai sensi del presente regolamento in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. I rischi assicurati includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari. 2.   I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili assicurano una copertura assicurativa minima per ciascun volo, sia che essi dispongano dell'aeromobile in quanto di loro proprietà sia che ne dispongano in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio, o attraverso operazioni in comune o in franchising, codici condivisi (code sharing) o per qualsiasi altro accordo della stessa natura. 3.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da: — convenzioni internazionali delle quali sono parte gli Stati membri e/o la Comunità, — il diritto comunitario, e — il diritto nazionale degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:785:oj#art-4