Art. 8
In vigore dal 30 mar 2004
1. Per le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, gli operatori dichiarano, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.
2. Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi due giorni lavorativi dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per le uova da cova esportate. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura «a posteriori» e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e della data dell'esportazione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (9).
In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, non è richiesta alcuna cauzione.
3. Ogni venerdì a partire dalle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II e indicano, se del caso, i dati di cui all', paragrafo 2.
4. I titoli d'esportazione «a posteriori» sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all', paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.
Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.
5. L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4.
L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.
Storico versioni
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