Art. 1
In vigore dal 30 mar 2004
Ogni esportazione di prodotti nel settore delle uova, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, escluse le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, conformemente alle disposizioni degli articoli da 2 a 8.
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