Art. 6
Accettazione delle offerte
In vigore dal 26 mar 2004
1. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, gli organismi competenti degli Stati membri accettano le offerte di importo pari o inferiore alla restituzione massima e respingono tutte le altre offerte. In caso di mancata fissazione della restituzione tutte le offerte vengono respinte.
2. Gli organismi competenti degli Stati membri adottano le decisioni previste al paragrafo 1 a seguito della pubblicazione della decisione concernente le restituzioni.
Storico versioni
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