Art. 5 · Decisione concernente le restituzioni

Art. 5

Decisione concernente le restituzioni

In vigore dal 26 mar 2004
Sulla base delle offerte notificate in conformità dell', paragrafo 2, per ogni periodo di gara la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, di fissare una restituzione massima in conformità dell'articolo 31, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, o di non concedere alcuna restituzione. La decisione concernente le restituzioni è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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