Art. 4 · Spoglio delle offerte e presentazione alla Commissione

Art. 4

Spoglio delle offerte e presentazione alla Commissione

In vigore dal 26 mar 2004
1.   Lo spoglio delle offerte è effettuato dagli organismi competenti degli Stati membri senza la partecipazione del pubblico. Le persone abilitate ad assistere allo spoglio delle offerte sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati. 2.   Entro due ore dal termine di ogni periodo di gara, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide avvalendosi del formulario riportato nell'allegato, senza specificare i nomi degli offerenti. Ove non sia stata presentata alcuna offerta, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine. 3.   Qualora un'offerta non risulti valida, l'organismo competente dello Stato membro ne informa l'offerente interessato. 4.   Entro il terzo giorno lavorativo della settimana successiva alla pubblicazione della decisione di cui all', gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di ciascun offerente corrispondente al numero indicato nella colonna 2 dei punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato.
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