Art. 3
Presentazione delle offerte
In vigore dal 26 mar 2004
1. Le offerte devono essere presentate per iscritto all'organismo competente dello Stato membro unitamente al formulario di domanda di titolo di esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000, secondo una delle seguenti modalità:
a)
recapito a mano contro ricevuta; oppure
b)
invio all'organismo competente mediante lettera raccomandata o telegramma; oppure
c)
invio all'organismo competente mediante telex, telecopia o messaggio elettronico, sempreché tale organismo accetti tali forme di comunicazione.
2. Le offerte non possono essere ritirate.
3. La validità di un'offerta è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a)
l'offerta reca:
i)
nella casella 20, un riferimento al presente regolamento e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
ii)
nella casella 4, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico dell'offerente. Tuttavia l'omissione dell'indirizzo di posta elettronica e del recapito telefonico non pregiudica la validità dell'offerta;
iii)
nella casella 16, il codice del prodotto preceduto dalla menzione «ex» come indicato all', nella casella 15 la designazione del prodotto prevista all' e nelle caselle 17 e 18 il quantitativo del prodotto da esportare;
iv)
nella casella 20, la restituzione all'esportazione per 100 chilogrammi, espressa in euro e in centesimi di euro;
v)
la destinazione prevista;
b)
l'offerta rispetta il quantitativo minimo fissato nel bando di gara permanente;
c)
nell'offerta non sono previste condizioni diverse da quelle indicate nel presente paragrafo;
d)
l'offerente ha costituito la cauzione di gara anteriormente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte e ne ha presentato la prova entro tale termine.
In deroga all' del regolamento (CE) n. 174/1999, la cauzione di gara costituisce la cauzione relativa al titolo di esportazione.
4. Le persone abilitate a ricevere le offerte non rivelano alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:580:oj#art-3