Art. 2 · Sono vietati:

Art. 2

Sono vietati:

In vigore dal 19 feb 2004
a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe; c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) o b).
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