Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 feb 2004
1.   I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni. 4.   Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio: J-79, 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877
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