Art. 3
In vigore dal 10 feb 2004
1. In deroga all', le autorità competenti, di cui all'allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio, possono autorizzare la prestazione di:
a)
finanziamento e assistenza finanziaria e tecnica pertinenti ad armamenti e materiale connesso laddove tali servizi o assistenza siano destinati esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia o ad essere utilizzati da quest'ultima; o di
b)
finanziamento e assistenza finanziaria pertinenti:
i)
agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, o
ii)
agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.
Storico versioni
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