Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 dic 2003
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2003 (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25). (2)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55. (3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.
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