Art. 6

Art. 6

In vigore dal 29 dic 2003
Seguendo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita. Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere anche fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
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