Art. 1
In vigore dal 23 dic 2003
1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 sono revocate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento per i prodotti originari dei paesi beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento, appartenenti ai settori menzionati in tale allegato accanto a ciascun paese interessato.
2. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 sono reintrodotte a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento per i prodotti originari dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II del presente regolamento, appartenenti ai settori menzionati in tale allegato accanto a ciascun paese interessato.
3. Le preferenze tariffarie che erano state revocate nell'ambito di schemi precedenti e a norma del regolamento (CE) n. 815/2003 sono reintrodotte a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2501/2001 per tutti i paesi beneficiari elencati nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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