Art. 8

Art. 8

In vigore dal 23 dic 2003
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18). (3)  GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9. (4)  GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1. (5)  GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 18). (6)  GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30). (7)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21). (8)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 9). ALLEGATO I ALLEGATO II ALLEGATO III ALLEGATO IV ALLEGATO V ALLEGATO VI Organismi emittenti: — Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagabria, Croazia — Repubblica di Bosnia-Erzegovina: — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: — Serbia e Montenegro (1): «Istituto YU per la tecnologia e l'igiene delle carni, Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia»; — Serbia e Montenegro/Kosovo: (1)  Non compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
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