Art. 5 · 1.   Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI:

Art. 5

1.   Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI:

In vigore dal 23 dic 2003
a) viene riconosciuto in quanto tale dal paese o territorio doganale esportatore interessato; b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità; c) si impegna a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma. 2.   L'elenco di cui all'allegato VI viene riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora l'organismo emittente non adempia ad uno o più dei suoi obblighi o quando viene designato un nuovo organismo emittente.
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