Art. 4

Art. 4

In vigore dal 23 dic 2003
1.   Tutte le domande di titoli di importazione nel quadro dei contingenti di cui all' sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato VI in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, o nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000, o nell'allegato III agli accordi interinali di cui all', paragrafo 3. 2.   I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, conformemente al modello presentato negli allegati I, II, III, IV e V per i paesi e il territorio doganale esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore. Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo di importazione possono chiederne una traduzione. 3.   L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. 4.   Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese o territorio doganale emittente. Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale. 5.   Per essere valido il certificato di autenticità deve essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI. 6.   Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
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