Art. 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
In vigore dal 22 dic 2003
a)
«veicolo»: il veicolo quale definito all' del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (7);
b)
«trasporti internazionali»: i trasporti internazionali quali definiti all' del regolamento (CEE) n. 881/92;
c)
«traffico di transito attraverso l'Austria»: il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da e a destinazione di località situate al di fuori dell'Austria;
d)
«automezzo pesante»: tutti gli autoveicoli con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto merci, nonché tutti i rimorchi, inclusi i semirimorchi, con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;
e)
«transito di merci su strada attraverso l'Austria»: il traffico di transito di automezzi pesanti attraverso l'Austria, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto;
f)
«viaggi bilaterali»: i viaggi internazionali su strada effettuati da veicoli con punto di partenza o di arrivo situato in Austria e corrispondente punto di arrivo o di partenza situato in un altro Stato membro, in cui i viaggi a vuoto sono effettuati in collegamento con tali trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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