Art. 6 · Disposizioni speciali in materia di attribuzione

Art. 6

Disposizioni speciali in materia di attribuzione

In vigore dal 19 dic 2003
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli allegati I e II non pregiudica: a) gli scambi effettuati a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 1 e dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96.
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