Art. 52
Contingenti per i nuovi Stati membri
In vigore dal 19 dic 2003
Le catture effettuate dalle navi dei nuovi Stati membri tra il 1o gennaio 2004 e la data di adesione sono calcolate nei contingenti di cui all'allegato I.
Entro 15 giorni dalla data di adesione i nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'ammontare delle loro catture tra il 1o gennaio 2004 e la data di adesione.
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