Art. 52 · Contingenti per i nuovi Stati membri

Art. 52

Contingenti per i nuovi Stati membri

In vigore dal 19 dic 2003
Le catture effettuate dalle navi dei nuovi Stati membri tra il 1o gennaio 2004 e la data di adesione sono calcolate nei contingenti di cui all'allegato I. Entro 15 giorni dalla data di adesione i nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'ammontare delle loro catture tra il 1o gennaio 2004 e la data di adesione.
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