Art. 51 · Trasmissione dei dati

Art. 51

Trasmissione dei dati

In vigore dal 19 dic 2003
Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione su supporto informatico utilizzando i codici indicati in ciascuna tabella degli stock.
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