Art. 48 · Piani di raccolta dei dati

Art. 48

Piani di raccolta dei dati

In vigore dal 19 dic 2003
1.   Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all' attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 48.6 e 88.1. Il piano di raccolta dei dati comprende i seguenti dati: a) posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro; b) i tempi di innesco, di immersione e di salpamento; c) il numero e specie di pesci persi in superficie; d) il numero di ami innescati; e) il tipo di esca; f) il tasso di adescamento (in percentuale); g) il tipo di amo; e h) condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala. 2.   Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.
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