Art. 47 · Piani di ricerca

Art. 47

Piani di ricerca

In vigore dal 19 dic 2003
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all' attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 48.6 e 88.1. Il piano di ricerca è attuato con le modalità seguenti: a) al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all', paragrafo 2; b) le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell', paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca; c) una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie» che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale; d) una volta concluse le 20 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU; e) nelle SSRU A, B, C, E e G e nella sottozona 88.1, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU.
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