Art. 43 · Partecipazione alla pesca sperimentale

Art. 43

Partecipazione alla pesca sperimentale

In vigore dal 19 dic 2003
1.   Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 66/98, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. solo nelle sottozone 48.6 e 88.1 della FAO. Nella zottozona 48.6, le attività di pesca sono consentite a una sola nave per volta. Nell'allegato XVI sono indicati i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per ciascuna delle due sottozone e la loro ripartizione per Piccole unità di ricerca (SSRU). 2.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. A tal fine la pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
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