Art. 36
Relazioni
In vigore dal 19 dic 2003
1. I comandanti delle navi di cui all', paragrafo 2 comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:
a)
i quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascun ingresso della nave nelle zone in questione.
b)
Catture settimanali di ippoglosso nero. Tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all'entrata nella sottozona 2 e nelle divisioni KLMNO o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24.
c)
I quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e comprendono il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate nella zona in questione.
d)
I quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo.
2. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione.
3. Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero notificate ai sensi del paragrafo 2 abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, questi ultimi prendono le misure necessarie per rafforzare il controllo delle catture e informano la Commissione di tali misure.
Storico versioni
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