Art. 35 · Permesso di pesca speciale per l'ippoglosso nero

Art. 35

Permesso di pesca speciale per l'ippoglosso nero

In vigore dal 19 dic 2003
1.   Le navi comunitarie di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, non comprese nell'elenco di cui al paragrafo 2, non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare ippoglosso nero. 2.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione un elenco di tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità, che tale Stato membro autorizza a pescare l'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO, previo il rilascio di un permesso speciale di pesca. 3.   L'elenco di cui al paragrafo 2 riporta il numero interno della nave di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione. 4.   L'elenco in questione è trasmesso alla Commissione su supporto informatico entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di modifiche dell'elenco, almeno 5 giorni prima che la nuova nave entri nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 5.   Ogni Stato membro prende le misure necessarie per ripartire la sua quota per l'ippoglosso nero tra le sue navi autorizzate di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alla ripartizione delle quote alla Commissione entro 15 giorni dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.
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