Art. 32
Trasbordi
In vigore dal 19 dic 2003
Le navi comunitarie non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2003:2287:oj#art-32