Art. 32 · Trasbordi

Art. 32

Trasbordi

In vigore dal 19 dic 2003
Le navi comunitarie non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:2287:oj#art-32