Art. 27 · Attacco di dispositivi alle reti

Art. 27

Attacco di dispositivi alle reti

In vigore dal 19 dic 2003
1.   È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione. 2.   Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura. 3.   Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell'allegato XI. 4.   Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberetti nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm.
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