Art. 25
Elenco dei pescherecci
In vigore dal 19 dic 2003
1. Solamente le navi comunitarie di stazza lorda superiore 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.
2. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, un elenco delle navi di stazza lorda superiore 50 tonnellate battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.
3. L'elenco di cui al paragrafo 2 è trasmesso alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di modifiche all'elenco, almeno 5 giorni prima che la nuova nave entri nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
4. L'elenco di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:
a)
il numero interno della nave, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (21);
b)
l'indicativo internazionale di chiamata;
c)
il noleggiatore della nave, ove applicabile;
d)
il tipo di nave.
5. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:
a)
data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;
b)
data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;
c)
Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;
d)
nome della nave;
e)
numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;
f)
porto di origine della nave dopo il trasferimento;
g)
nome dell'armatore o del noleggiatore;
h)
dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;
i)
principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;
j)
sottozone in cui la nave intende operare.
SEZIONE 2
Misure tecniche
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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